Art. 5
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[1]E' autorizzata l'istituzione di una Cassa di previdenza a conti individuali, combinati con la mutualita', per gli impiegati tecnici straordinari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici finanziari.
[2]La Cassa di previdenza sara' rappresentata ed il suo patrimonio sara' amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, e, per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi vigenti, sara' considerata come Amministrazione dello Stato.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
