Art. 4
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[1]Nel ruolo organico dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza non saranno ammessi nuovi ingegneri e nuovi geometri fino a che non vi siano stati collocati gli ingegneri ed i geometri straordinari del catasto che hanno gia' acquisito l'idoneita' pel passaggio in pianta stabile mediante esame.
[2]La meta' dei posti, che si renderanno vacanti nelle due ultime classi degli ingegneri, dopo che siano stati collocati in pianta gl'ingegneri straordinari del catasto che ne hanno gia' acquisito l'idoneita', potra' essere soppressa, e le somme che risulteranno disponibili saranno impiegate ad ampliare le classi dei geometri principali e dei geometri, dei disegnatori e degli applicati. Le corrispondenti modificazioni nell'organico, nei limiti della somma totale portata dall'organico stesso, saranno approvate con decreto Reale.
[3]Con decreto Reale saranno pure stabilite le norme per l'assunzione e per la carriera nelle singole categorie del personale del catasto e dei servizi tecnici finanziari.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
