Art. 2
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[1]Per il personale di ruolo, dipendente dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, viene stabilito un ruolo organico unico in conformita' alla tabella A, annessa alla presente legge.
[2]Il Governo potra' collocare in disponibilita' i funzionari dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici di finanza, che non possono essere compresi nel ruolo unico, applicando le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli 4 e 5 del R. decreto 14 novembre 1894, n. 474, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 507.
[3]Gli assegni di disponibilita' saranno corrisposti con i fondi stanziati nel capitolo 181 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1902-903, e nel corrispondente capitolo degli esercizi successivi, e quando tali fondi non siano sufficienti, si provvedera' con le economie risultanti dall'applicazione graduale del ruolo unico.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
