Art. 1
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[1]L'Ufficio tecnico centrale, stato aggregato alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici finanziari con R. decreto 28 ottobre 1901, n. 472, e' soppresso, e in sua vece e' aggiunta alla Direzione generale medesima una nuova Divisione.
[2]A tal fine, nel ruolo organico del Ministero delle Finanze, approvato con R. decreto 5 aprile 1900, n. 134, modificato con R. decreto 1° agosto 1901, n. 374, sono aggiunti: un posto di direttore capo divisione di 1ª classe, con lo stipendio di L. 7000; un posto di segretario amministrativo di 1ª classe, con lo stipendio di L. 4000; e due posti di segretario amministrativo di 2ª classe, con lo stipendio di L. 3500. A questi posti saranno nominati funzionari degli Uffici tecnici di finanza e dell'Amministrazione del catasto.
Testo in vigore dal 26 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
