Art. 9
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A coprire cattedre vacanti nelle sedi di cui all'art. 1, 2° comma, in mancanza di vincitori di concorsi speciali, possono essere trasferiti da altre sedi non indicate nel suddetto comma, professori di cattedre corrispondenti, i quali siano coniugati e chiedano ricongiungersi con l'altro coniuge, che, per ragioni d'ufficio o di professione, debba risiedere in una delle sedi indicate nel comma stesso.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
