Art. 8
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[1]Il personale direttivo e insegnante, attualmente in servizio negli istituti medi d'istruzione di ogni grado, ordine e tipo, puo' essere trasferito, con decorrenza non posteriore al 16 ottobre 1939-XVII, anche nelle sedi di cui all'art. 1 della presente legge, senza aver vinto un concorso speciale.
[2]I concorsi a cattedre nei Regi istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con decreto Ministeriale 28 ottobre 1938-XVI, si considerano, a tutti gli effetti, concorsi generali.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
