Art. 7
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[1]Gli insegnanti presentemente assegnati a Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica nelle sedi e cattedre cui all'art. 1, 2° e 3° comma, sono equiparati, a tutti gli effetti, ai vincitori di concorsi speciali, anche ai fini di eventuali trasferimenti per domanda.
[2]Analogamente possono ottenere il trasferimento a tali sedi, senza dover superare concorsi speciali, gli insegnanti i quali, in base alle vigenti norme, prestano attualmente servizio presso altre scuole od uffici in una delle sedi stesse.
[3]Il personale direttivo e insegnante di ruolo delle Regie scuole medie che attualmente presti comunque servizio nelle Regie scuole medie italiane all'estero, o sia a disposizione del Partito Nazionale Fascista per la direzione e l'insegnamento nelle scuole medie annesse ai Collegi della Gioventu' italiana del Littorio, ha facolta' - all'atto della restituzione ad istituti dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale - di comprendere sedi di cui all'art. 1, 2° comma, fra le tre che il personale stesso puo' indicare ai sensi e a norma rispettivamente dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1480, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 994.
[4]Per gli insegnanti che attualmente prestano servizio nelle scuole dell'Africa Italiana, l'assegnazione di sede, all'atto del ritorno nel Regno, sara' disposta a seconda della sede di provenienza nel Regno.
[5]Del pari, per gli insegnanti di Regi istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica i quali saranno destinati a prestare servizio in altre scuole od uffici, dopo la entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di sede, allorche' riprenderanno la loro cattedra negli Istituti suddetti, sara' disposta a seconda della sede di provenienza all'atto del comando.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
