Art. 5
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E' abrogato l'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, e sono richiamate in vigore tutte le disposizioni, comunque connesse o dipendenti dalla distinzione dei concorsi in generali e speciali, vigenti all'atto della pubblicazione del decreto stesso e non contrastanti o incompatibili con le disposizioni della presente legge e con tutte le altre in vigore.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
