Art. 11
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[1]Per l'anno 1939 sono sospese le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, relativo ai limiti di eta' pel collocamento a riposo, nei riguardi del personale direttivo e insegnante degli Istituti d'istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica che ne faccia domanda, fatta eccezione per coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista e per il personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie di avviamento professionale.
[2]Al personale che rimarra' in servizio per effetto del precedente comma, le disposizioni di cui all'art. 9 del suddetto decreto-legge saranno applicate all'atto del collocamento a riposo.
[3]Il R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, sul divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo, non si applica, per l'anno scolastico 1939-40, per il conferimento di incarichi o supplenze nelle scuole di istruzione media.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 13 luglio 1939-XVII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
