Art. 10
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[1]Le presidenze degli Istituti d'istruzione media nelle sedi indicate nell'art. 1 sono conferite, in seguito a concorso ai presidi degli Istituti dello stesso grado, ordine e tipo di altre sedi.
[2]I concorso ha luogo per titoli.
Testo in vigore dal 12 agosto 1939 al 22 dicembre 2008
