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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Salve, quando piu' favorevoli, le disposizioni del 2° comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa e' liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione.
[8]La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, e' rilasciata dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista.
[9]La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1934 - Anno XIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - JUNG
[14]Visto. il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1935 al 16 dicembre 2009
