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[1]Contro il provvedimento di cui all'art. 1 e' ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o violazione di legge al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1925.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Federzoni - Lanza di Scalea - Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati - Belluzzo - Ciano.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
