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[1]I funzionari, impiegati ed agenti, dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformita' delle disposizioni vigenti. Tuttavia il numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione e' ridotto a quindici.
[2]Coloro che non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione, conseguiranno un'indennita' pari a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio, con un minimo di cinque mensilita' di stipendio.
[3]Tale indennita' sostituisce, ad ogni effetto, quelle stabilite dalla legge sulle pensioni civili e militari e da qualsiasi altra legge.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
