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[1]Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facolta' di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.
[2]La dispensa e' pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro competente.
[3]Quando si tratta di funzionari o ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica di grado superiore al 6°, di magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo o di professori stabili delle Regie universita', e dei Regi istituti superiori, e' necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1926 al 16 dicembre 2009
