Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967. Leggi il testo vigente →

Analogamente a quanto e' stabilito per le farine, e' vietato di aggiungere nella panificazione sostanze estranee che comunque possano modificare la composizione del prodotto, escluse quelle che saranno indicate nelle disposizioni da emanarsi per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art9 · fonte del testo

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