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E' fatto obbligo ai rivenditori di pane di tenere a disposizione del pubblico tanto il pane comune quanto quello di prima qualita'. Qualora il venditore sia sprovvisto del pane comune, e' tenuto a cedere al consumatore che lo richieda il pane di prima qualita' e, in difetto di questo, quello di lusso allo stesso prezzo del pane comune. Analogamente, il venditore che sia sprovvisto del pane di prima qualita' dovra' cedere al prezzo di quest'ultimo il pane di lusso.

Testo in vigore dal 27 aprile 1932 al 13 agosto 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-17;368~art12 · fonte del testo

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