Art. 58 — Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo

Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si collegano alla banca di dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art58 · fonte del testo

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