Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o piu' varieta' di vite Fatte salve le disposizioni piu' restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a DOP o a IGP, qualora nell'etichettatura siano nominate due o piu' varieta' di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varieta' di uve da vino devono:

  • a)figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
  • b)rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varieta' nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
  • c)figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensita' colorimetrica. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.

Testo vigente dal 28 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-12-12;238~art45 · fonte del testo

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