Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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E' concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalita' ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali. La garanzia del fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' di natura integrativa e puo' essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 LUGLIO 1988 N. 258, CONVERITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 337)). I criteri, le modalita' ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 13 luglio 1988 al 26 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1986 al 13 luglio 1988. 83 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati. tolto: La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, e' anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 LUGLIO 1988 N. 258, CONVERITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 337. I criteri, le modalita' ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art15 · fonte del testo

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