Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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(( Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie)). Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico e' elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, e' elevato al 100 per cento. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla meta' dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico e' sostituita dall'esenzione decennale totale. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1987 al 26 giugno 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 291/2004

    Questione inammissibile
    28 luglio 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione, dell’art. 14, quinto comma, della legge 1° marzo 1986, n. 64, secondo cui per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali, la riduzione a metà dell’IRPEG, di cui all’art. 105, primo comma, del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 è sostituita dall’esenzione totale decennale. L’ordinanza di rimessone, infatti, difetta della descrizione della fattispecie del giudizio ‘a quò ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza, solo apoditticamente enunciata. - V. sentenze citate nn. 231 e 141/2003; 495 e 385/2000; 53/1999.

    Art. 14 Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1986 al 31 dicembre 1987. 36 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Per un periodo di dieci annitolto: , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: a decorrere dal 1 gennaio 1987, e' concessatolto: , alle imprese agricole aggiunto: ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico aggiunto: delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del tolto: 70 aggiunto: 60 per cento dei contributi tolto: agricoli unificati, aggiunto: previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente cosi' come determinati dalle disposizioni vigentitolto: , limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984 aggiunto: per le assicurazioni generali obbligatorie. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art14 · fonte del testo

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