Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

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Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Testo vigente dal 26 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1986 al 26 giugno 2012. 205 parole tolte.

tolto: Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attivita' produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, puo' concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previsto dalla "Relazione previsionale e programmatica" e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilita' di cui alla presente legge. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalita' di attuazione del presente articolo. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-03-01;64~art10 · fonte del testo

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