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[1]Nei procedimenti giudiziari a carico di coloro che incorrano nella violazione delle norme di attuazione di cui al precedente, art. 4, puo' costituirsi parte civile l'Ente nazionale serico. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Bottai - Rocco
[4]- Mosconi - Acerbo. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 1 gennaio 1974
