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Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge. Per la violazione delle norme anzidette potra' essere stabilita, con lo stesso decreto Reale, la pena dell'ammenda fino a L. 5000, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 1 gennaio 1974
