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I filati, i tessuti e gli articoli di seta, a termini della precedente disposizione, debbono essere contrassegnati, prima della loro introduzione in commercio, da un marchio speciale, secondo le norme da stabilirsi nel decreto di cui al successivo art. 4. Tale marchio dovra' indicare pure se trattasi di seta non caricata o di seta caricata.
Testo in vigore dal 3 agosto 1931 al 1 gennaio 1974
