Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963. 412 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai procaccia effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di 30 giorni, che puo' essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio. Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilita' e a loro spese dal sostituto. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde, per il pagamento del sostituto, una indennita' pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio, entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde ai titolari e reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda temporaneamente assenti dal lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratta di piu' malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese. Per i casi in cui l'assenza per la causa predetta supera i 30 giorni, mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a corrispondere interamente la retribuzione fino al diciottesimo mese di malattia, l'Istituto postelegrafonici provvede; dopo il 300 giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la meta' della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei titolari e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti. Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio e' limitato ad un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente "decade dall'incarico. Per l'assistenza prevista dal precedente comma e' dovuto all'Istituto postelegrafonici dai procaccia effettivi e reggenti un contributo dello 0,50 per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione delle, poste e delle telecomunicazioni un contributo di pari importo. Ai procaccia effettivi puo' essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata, massima di un'anno in un quinquennio. Durante tale assenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede a fare: eseguire il servizio a norma dell'articolo 5. Negli altri casi di legittimo impedimento per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo. Durante le assenze per congedo e malattia al titolare e al reggente spetta il premio di maggiore produzione. Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non e' computato a tutti gli effetti giuridici ed economici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art12 · fonte del testo
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