Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 marzo 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Se alla scadenza del termine perentorio previsto dal precedente articolo, nessuna domanda di trasferimento e' stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso i posti vacanti non oltre l'anno, dell'accertamento della disponibilita' di essi. I cambi di posto ed i trasferimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda. I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al consentito trasferimento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MARZO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art10 · fonte del testo
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