Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008. 283 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.
tolto: I contratti collettivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullita'. Essi debbono, pure a pena di nullita', contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.
tolto: Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che le associazioni collegate rappresentano a termini dell'art. 5.
tolto: Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero dell'economia nazionale e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.
tolto: I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.
tolto: Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art10 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.