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[1]Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali, quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

[2]1° se si tratta di associazioni di datori di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione e' costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione e' costituita, esistenti nella circoscrizione dove l'associazione opera;

[3]2° che, oltre gli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi;

[4]3° che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacita', di moralita' e di sicura fede nazionale.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art1 · fonte del testo

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