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[1]Con decreti Reali da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno date le norme che potranno occorrere per l'integrazione e l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 novembre 1939-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - RICCI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 16 dicembre 1939 al 1 gennaio 2012
