Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 dicembre 1939 al 1 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →

[1]Salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave:

  • a)i contravventori alle disposizioni dell'art. 1 e dell'articolo 6, comma 1, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000;
  • b)i contravventori alle disposizioni dell'art. 2, dell'articolo 4 e dell'art. 5, comma 2, sono puniti con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

[2]I professionisti indicati nell'art. 5, che omettano di provvedere alle denuncie di cui agli articoli 5 e 6, sono puniti con l'ammenda fino a L. 2000.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1939 al 1 gennaio 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1815~art7 · fonte del testo

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