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[1]La disposizione dell'articolo precedente non si applica a coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio o dei ragionieri.

[2]Tuttavia gli iscritti negli albi medesimi, che intendono dedicarsi all'attivita' prevista dall'articolo precedente, debbono farne denuncia al competente Circolo dell'Ispettorato corporativo, e qualora la loro attivita' si eserciti in piu' Circoli, al Ministero delle corporazioni.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1939 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1815~art5 · fonte del testo

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