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Sono esclusi dal divieto di cui all'articolo precedente gli enti e gli istituti pubblici, nonche' fermo restando l'obbligo della notificazione preveduta dall'art. 1, comma secondo, gli uffici che le societa', ditte od aziende private costituiscono per la propria organizzazione interna nelle materie indicate nei precedenti articoli.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1939 al 1 gennaio 2012
