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[1]Il Ministro per la cultura popolare, su proposta della Commissione prevista dall'art. 4 della presente legge, ha la facolta' di richiedere ai prefetti del Regno il ritiro dalla circolazione dei testi letterari delle composizioni di musica varia destinati alla pubblica esecuzione che, nel concetto o nella forma, risultino privi dell'indispensabile decoro.
[2]Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso da parte dell'interessato al Ministro per la cultura popolare entro 20 giorni dalla data del ritiro dalla circolazione dei suddetti testi da parte dei prefetti del Regno.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
