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E' vietato stampare a scopo di, diffusione, porre in commercio e diffondere, a qualunque titolo, fra il pubblico, carte geografiche e topografiche, piante e schizzi riflettenti il territorio nazionale, sia isolati, sia inclusi in pubblicazioni di carattere geografico, scientifico, turistico e monografico, alla scala di denominatore inferiore a 300.000, senza il preventivo benestare del direttore dell'Istituto geografico militare, cui e' deferito, agli effetti della presente legge, il controllo della produzione cartografica nazionale, in rappresentanza dei Ministeri delle forze armate.
Testo in vigore dal 23 agosto 1930 al 16 marzo 1960
