Art. 9 — Mobilitazione dei cittadini

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

In caso di mobilitazione divengono mobilitati civili tutti i cittadini, di qualunque sesso e di eta' non inferiore ai 14 anni compiuti, appartenenti o dipendenti, in modo permanente o temporaneo, sia dalle Amministrazioni statali sia dalle Associazioni ed enti pubblici e privati civilmente mobilitati a senso dell'articolo precedente, nonche' tutte le persone che abbiano avuto un incarico da qualsiasi Amministrazione dello Stato, durante l'incarico stesso. La condizione di mobilitato civile puo' derivare anche da chiamata per manifesto o per precetto personale.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art9 · fonte del testo

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