Art. 43 — Impiego indebito del dispensato, ammesso a ritardo od esonerato - Sanzioni

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Chiunque, senza autorizzazione della autorita' competente, adoperi il dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione in mansioni diverse da quelle che determinarono la concessione della dispensa, del ritardo o dell'esonerazione, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art43 · fonte del testo

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