Art. 37-ter — Sanzioni disciplinari per dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati

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((Salva l'applicazione delle pene stabilite nell'articolo precedente, qualora il fatto costituisca un delitto ivi preveduto, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o l'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, puo', per le violazioni di disposizioni di carattere generale o particolare da esso emanate, infliggere alle persone indicate nel primo comma di detto articolo, secondo la gravita' della infrazione commessa, le seguenti punizioni disciplinari:

  • a)censura;
  • b)sospensione dall'ufficio o dal servizio a tempo determinato;
  • c)sostituzione nell'ufficio o nel servizio;
  • d)sostituzione nell'ufficio o nel servizio, previa smobilitazione civile ed allontanamento dall'ente, azienda o stabilimento. Al posto della persona sostituita l'autorita' che emette il provvedimento puo' nominare un commissario straordinario di sua scelta)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37ter · fonte del testo

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