Art. 36-bis — Minaccia a un inferiore

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((Chiunque, appartenendo al personale di alcuno degli stabilimenti indicati nell'art. 30, minaccia un ingiusto danno a un inferiore nella gerarchia dello stabilimento stesso, e' punito con la reclusione fino a otto mesi. La pena e' della reclusione fino a due anni se la minaccia e' grave o e' fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 del Codice penale. Si applicano le disposizioni del secondo e quarto comma dell'art. 33 e del terzo comma dell'articolo precedente)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art36bis · fonte del testo

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