Art. 35 — Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. Leggi il testo vigente →

[1]Violenza, minaccia o ingiuria e rifiuto d'obbedienza verso l'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare. Sanzioni.

[2]Le stesse pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 sono applicabili anche se i fatti previsti negli articoli stessi siano commessi contro chi rappresenta l'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art35 · fonte del testo

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