Art. 3 — Esenzioni parziali: minori, vecchi, infermi, donne, altri dispensati

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Sono esenti dagli obblighi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente i minori fino al 16° anno di eta', i vecchi oltre i 70 anni e tutti coloro che ne siano dispensati da altre leggi. Sono altresi' esenti dall'obbligo di cui alla lettera b) dell'articolo 2 tutti coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure. Le donne, nel periodo della gestazione e del puerperio, godono delle esenzioni dal lavoro stabilite dalla legge sulla protezione della maternita' e dell'infanzia.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art3 · fonte del testo

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