Art. 28 — Chiamate di controllo dei riformati e degli ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti

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Gli organi della mobilitazione civile hanno facolta' di disporre, anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 22, speciali chiamate dei cittadini di cui agli articoli 22 e 25 per quei controlli che ritengano necessari. In caso di mancata presentazione a dette chiamate sono applicabili le stesse sanzioni stabilite dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, per coloro che non rispondano alle chiamate di controllo dei militari in congedo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art28 · fonte del testo

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