Art. 26 — Esenzione degli ufficiali invalidi

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Gli ufficiali di cui all'articolo precedente sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile, qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nell'esercito mobilitato. Sono altresi' esenti dal rispondere alla chiamata gli ufficiali invalidi di guerra i quali, all'atto della mobilitazione o successivamente, vengano riassunti in servizio sedentario ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art26 · fonte del testo

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