Art. 25 — Mobilitazione degli ufficiali invalidi

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Nei casi previsti dall'articolo 22 gli organi della mobilitazione civile, d'accordo con i Ministeri militari, hanno anche la facolta' di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, gli ufficiali invalidi di guerra, provvisti di pensione vitalizia delle prime otto categorie, che non siano stati riassunti in servizio sedentario, e quelli che abbiano cessato di appartenere ai ruoli del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica per infermita' dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art25 · fonte del testo

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