Art. 23 — Esenzioni dei riformati

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Sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile i riformati che, all'atto della chiamata stessa, prestino l'opera loro presso corpi od enti facenti parte del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica; o che da questi siano stati regolarmente prenotati, in precedenza, per le loro particolari esigenze. Sono esenti inoltre gli addetti a servizi pubblici da determinarsi dal regolamento.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art23 · fonte del testo

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