Art. 17 — Mancanza alla chiamata per mobilitazione civile. Sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

Chiunque, chiamato a senso dell'ultimo comma dell'articolo 9, non si presenta entro cinque giorni dopo quello stabilito, e' punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art17 · fonte del testo

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