Art. 1 — Disciplina di guerra: soggetti, contenuto e sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

In caso di mobilitazione gli Enti comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne e i minori, e quelli che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualunque motivo, presenti in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con lo spirito di devozione e di sacrificio dei combattenti. Le infrazioni alla disciplina di guerra sono punite a norma della presente legge, salvo che altre leggi stabiliscano pene piu' gravi.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art1 · fonte del testo

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