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[1]Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, continueranno a svolgere la propria attivita' nel modo indicato nei detti accordi.
[2]Saranno tuttavia tenuti a fornire all'E.N.I.M.S. tutte le notizie che da questo saranno ad essi eventualmente richieste.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 15 dicembre 1994
