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Le scuole e le istituzioni culturali straniere, gia' esistenti nel Regno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere nei modi previsti dal precedente art. 1, e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, l'autorizzazione a proseguire nella propria attivita'.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 15 dicembre 1994
