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La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono affidate all'E.N.I.M.S., che li esercitera' in conformita' delle disposizioni che gli saranno impartite dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 15 dicembre 1994
