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[1]Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprieta' o diretta emanazione di persone od Enti italiani, indirettamente promossi da Enti o persone straniere o che siano controllati da tali Enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi. ((1))
[2]------------- AGGIORNAMENTO Il D.Lgs. Luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Non sono peraltro considerate straniere ai sensi dell'art. 2 di tale legge, e sono quindi sottoposte alla esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in conformita' di quanto e' disposto dal primo comma, del presente articolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali d'istruzione media mantenuti da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenute la personalita' giuridica in Italia".
Testo in vigore dal 1 agosto 1945 al 15 dicembre 1994
